Art. 13
(Scioglimento dell'unione di fatto).

      1. Oltre che nel caso di morte di uno o di entrambi i suoi componenti, l'unione di fatto è sciolta per volontà anche di un solo contraente.
      2. La dichiarazione con la quale un contraente o entrambi consensualmente manifestano la volontà di sciogliere l'unione di fatto è presentata all'ufficiale di stato civile del comune ove l'unione stessa è stata annotata.
      3. L'ufficiale di stato civile convoca i contraenti in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo

 

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alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2.
      4. Se alla data stabilita ai sensi del comma 3 almeno uno dei due contraenti si presenta alla convocazione dell'ufficiale di stato civile e conferma la volontà di porre fine all'unione di fatto, questa è sciolta e se ne dà atto nel registro dello stato civile.
      5. Se nessuno dei due contraenti che hanno presentato la dichiarazione di scioglimento si presenta alla convocazione dell'ufficiale di stato civile senza addurre alcun legittimo impedimento, l'unione resta valida, e a ciascuno dei contraenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro. Parimenti è inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro al contraente che ha presentato dichiarazione di scioglimento e non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento alla convocazione dell'ufficiale di stato civile.